Statuto

Art. 1 Istituzione del Centro

1. Presso l’Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro denominato Centro di tecnologie per la comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza (altresì denominato Se@) con sede presso via Scienze 27/b, 44121 Ferrara (FE).

2. Il Centro si configura come Centro di interesse strategico, proposto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 18 e 25 ottobre 2017.

Art. 2 Scopi e attività

1. Il Centro persegue i seguenti scopi:

-        Sviluppo delle attività formative dell’Ateneo che adottano modalità a distanza e che integrano le metodologie dell’insegnamento con le tecnologie dell’ICT. L’operato del Centro è finalizzato a potenziare la qualità dell’offerta formativa, a soddisfare una domanda di formazione delocalizzata di tipologia non tradizionale e a rispondere alle esigenze della formazione permanente e ricorrente.

-        Supporto alle attività di comunicazione istituzionale di Ateneo, tramite la realizzazione di prodotti audiovisivi e la gestione di streaming degli eventi istituzionali.

2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:

-        produzione, riprese e montaggio video;

-        archiviazione e pubblicazione web di video e filmati;

-        gestione aule virtuali e videoconferenze;

-        progettazione e gestione di piattaforme didattiche;

-        progettazione e gestione di video portali e siti web per la comunicazione e la didattica;

-        valutazione di soluzioni tecniche/multimediali necessarie per l’erogazione di corsi a distanza e per lo sviluppo di processi di comunicazione multimediale e dei servizi connessi;

-        promozione delle azioni volte a potenziare l’uso delle moderne metodologie a distanza, tramite l’avanzamento di proposte agli Organi Accademici

-        sviluppo di attività per progetti di ricerca legati alla formazione e alle tecnologie della comunicazione.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:

a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;

b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;

c) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

Art. 4 Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale che aderisce al Centro.

2. Si avvale inoltre dei seguenti profili professionali:

-        personale tecnico;

-        personale amministrativo.

Art. 5 Adesioni

1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici nonché il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro.

La richiesta di adesione può provenire anche da parte di soggetti esterni all’Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività del Centro.

2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all’accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L’accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro è di competenza di apposita struttura amministrativo-contabile.

2. Il consegnatario dei beni mobili e delle immobilizzazioni materiali è il Direttore del Centro, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

3. È opportuno garantire l’utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazioni acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.

4. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del Centro, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

Nel caso di chiusura del Centro, l’assegnazione dei beni e dei locali sarà stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Organi

Gli organi del Centro sono:

a) il Consiglio direttivo;

b) il Direttore.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 componenti, proposti dal Rettore e designati dal Senato Accademico, di cui:

a) 1 componente esterno, individuato tra esperti di provata esperienza nel campo di attività del Centro, dopo apposita valutazione del curriculum;

b) il Direttore, eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, compreso il soggetto esterno all’Ateneo, anch’egli eleggibile.

 

2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni rinnovabili.

3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall’incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo entro 30 giorni; nelle more della ricostituzione dell’organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento dell’attività del Centro.

2. In particolare:

a) elegge il Direttore;

b) approva le richieste di adesione al Centro;

c) approva, su proposta del Direttore:

- la programmazione annuale degli obiettivi del Centro e le attività da realizzare, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

- la relazione annuale sui risultati conseguiti e sulle attività svolte dal Centro, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica.

2. La convocazione contiene l’indicazione della data, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

3. Per la validità delle deliberazioni si applica l’articolo 54 dello Statuto dell’Università.

4. I verbali delle sedute riportano:

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;

b) l’indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;

c) l’indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell’organo;

e) l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;

f) la dichiarazione relativa all’avvio della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno;

g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.

5. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.

Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica:

- all’ufficio competente dell’Amministrazione centrale, che provvederà ad inserirli all’interno del sistema di gestione documentale in uso presso l’Università;

- alla struttura amministrativo-contabile di riferimento.

Art. 11 Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

2. È nominato con decreto rettorale.

3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso all’ufficio competente dell’amministrazione centrale.

Lo svolgimento della procedura elettorale è supportata dall’ufficio competente dell’Amministrazione centrale.

4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile.

Nel caso in cui il Direttore cessi dall’incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 12 Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta;

c) designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;

d) designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo;

e) propone:

- la programmazione annuale degli obiettivi del Centro e le attività da realizzare, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

- la relazione annuale sui risultati conseguiti e sulle attività svolte dal Centro, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;

f) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 13 Modifica del Centro

1. La proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e deve contenere il testo di Statuto modificato.

2. I Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo.

2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 15 Programmazione annuale degli obiettivi e delle attività

Il Direttore del Centro, entro il mese di settembre di ogni anno, predispone la programmazione degli obiettivi e delle attività del Centro per l’anno successivo.

Tale programmazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica:

a) al Rettore che, per il tramite dell’ufficio competente, provvederà a sottoporla all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

b) alla struttura amministrativo-contabile di riferimento.

Art. 16 Relazione sulle attività dei Centri

1. Il Direttore del Centro, entro il mese di settembre di ogni anno, predispone una relazione sull’attività svolta. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica:

a) al Rettore che, per il tramite dell’ufficio competente, provvederà a sottoporla all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

b) alla struttura amministrativo-contabile di riferimento.

2. La relazione deve contenere:

a) l’esposizione sintetica dei risultati conseguiti e delle attività svolte;

b) l’elenco degli eventuali contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;

c) l’elenco dei costi sostenuti e dei ricavi incassati nell’anno, predisposto dall’apposita struttura amministrativo-contabile.

Art. 17 Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.

2. L’attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.